La Convenzione del Patrimonio Mondiale di Parigi

L’idea di creare un movimento internazionale per la protezione di siti di importanza mondiale apparve inizialmente dopo la Prima guerra mondiale. Grazie alle iniziative dell’Unesco furono approvate importanti convenzioni tra cui:

  • La Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279);
  • La Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza  (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873;
  • La Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184).

 Approfondiamo, in questa sede quest’ultima convenzione.

 La Convenzione sul patrimonio dell’umanità o anche “del patrimonio mondiale” è a volte semplicemente indicata come “Convenzione Unesco di Parigi del 1972”, riguarda l’identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio mondiale culturale e naturale considerato di importanza per tutta l’umanità. La convenzione introduce la nozione di beni del “patrimonio culturale” (e del patrimonio naturale) che, se presentano un “interesse eccezionale”, devono essere conservati come parte del patrimonio di tutta l’umanità. La “tutela” del patrimonio culturale (e naturale) di “valore universale eccezionale” diviene, quindi, compito di tutta la collettività internazionale, la quale integra ed assiste lo Stato interessato sul piano tecnico e finanziario.

  Nella convenzione vengono fornite le seguenti definizioni:

Patrimonio Culturale (art. 1)

Sono considerati «patrimonio culturale»:

  • I monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico;
  • Gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico;
  • I siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Patrimonio Naturale (art. 2)

Sono considerati «patrimonio naturale»:

  • I monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico;
  • Le formazioni geologiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo;
  • I siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Principio di Patrimonio dell’Umanità

Nella Convenzione Unesco di Parigi del 1972 viene affermato il principio, innovativo per i tempi di allora, che tutti i popoli del mondo sono interessati alla conservazione dei beni culturali, perché hanno in comune i valori di civiltà . Quindi tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela dei beni culturali, resa oggi più urgente dall’aggravarsi della minaccia della loro distruzione sia per degrado naturale, sia per effetto dell’evoluzione della  società  e dell’economia

Firmando la Convenzione, infatti, le Parti si impegnano a riconoscere che, una volta iscritti nella lista della Convenzione, la protezione dei loro siti diventa un dovere della comunità internazionale tutta.

Infatti, il testo della convenzione all’articolo 6 comma 1, cita:

Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare

Stati aderenti alla Convenzione

Alla Convenzione hanno aderito 193 Stati che aderendo, si impegnano a proteggere i siti del proprio territorio che rientrano in una delle due definizioni. Ad alcuni di essi, quelli di particolare valore, l’UNESCO riconosce il titolo di Patrimonio Mondiale inserendoli nella “Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List)”

L’inserimento della Lista del Patrimonio Mondiale, fa sì che la loro tutela diventi una responsabilità ripartita fra tutti i membri della Comunità internazionale. La Convenzione, tra l’altro, ha istituito un Comitato internazionale con sede a Parigi presso l’UNESCO, che vigila sull’applicazione della Convenzione da parte dei firmatari e decide l’iscrizione di nuovi siti sulla lista sulla base di elenchi proposti degli Stati membri firmatari, ambienti naturali o culturali di cui fanno parte tutti i maggiori beni di interesse artistico e storico e tutti i maggiori monumenti internazionali.

Elenco degli stati aderenti: http://whc.unesco.org/en/statesparties/

Ogni Stato partecipante alla Convenzione può  avanzare richiesta di assistenza internazionale per i beni inclusi nell’elenco. Il Comitato dispone anche di un fondo denominato Fondo del Patrimonio mondiale al quale confluiscono i contributi volontari e obbligatori degli Stati membri.

Comitato per il Patrimonio Mondiale

L’Assemblea generale di tutti gli Stati membri della Convenzione si riunisce durante le conferenze generali dell’UNESCO.

I lavori della Convenzione sono portati avanti dal Comitato per il Patrimonio Mondale (World Heritage Committee Members) che è formato dai rappresentanti dei 21 Paesi eletti dall’Assemblea generale. Il Comitato rimane in carica per quattro anni e si riunisce una volta l’anno.

Il Comitato è responsabile di definire l’utilizzo dei fondi del World Heritage Fund (il fondo finanziario della Convenzione), decide l’iscrizione o meno dei siti candidati nella World Heritage List ed ha il potere di richiedere ai Paesi membri di migliorare la gestione dei propri siti quando necessario.

Ufficio di presidenza del Comitato per il Patrimonio Mondiale

Il Comitato, inoltre, nomina l’Ufficio di presidenza del Comitato per il Patrimonio Mondiale (Bureau of the World Heritage Committee), un organo formato dai rappresentanti di sette Stati Membri, i quali hanno il compito di coordinare il lavoro del Comitato organizzandone i lavori e le riunioni. Il Bureau ha durata di un anno.

Il Comitato decide anche sulla iscrizione e sulla cancellazione dei siti nella World Heritage List o nella Lista dei siti in pericolo “Danger List”. 

Ruolo dell’UNESCO

Il ruolo dell’UNESCO nella Convenzione è principalmente quello di:

  • Incoraggiare i paesi a firmare la Convenzione e ad assicurare la protezione del loro patrimonio culturale ed ambientale;
  • Incoraggiare le parti della Convenzione a nominare siti per l’inclusione nel patrimonio dell’umanità nel loro territorio nazionale;
  • Incoraggiare le parti della Convenzione a mettere in piedi un sistema di gestione delle informazioni relative allo stato di conservazione dei siti patrimonio dell’umanità;
  • Aiutare le parti a salvaguardare i siti patrimonio dell’umanità fornendo assistenza tecnica e formazione;
  • Fornire assistenza per siti in pericolo;
  • Essere di supporto alle attività di sensibilizzazione sulla conservazione dei siti;
  • Incoraggiare la partecipazione delle comunità locali nella conservazione dei siti patrimonio dell’umanità;
  • Incoraggiare la cooperazione internazionale nella conservazione dei siti patrimonio dell’umanità.

Vantaggi per i siti UNESCO

I siti iscritti nella Lista attirano la cooperazione internazionale e i progetti di tutela del patrimonio possono ricevere aiuti finanziari da numerose fonti diverse compreso i finanziamenti internazionali, nazionali e regionali.

E’ inoltre indubbio come l’appartenenza alla Lista del Patrimonio Mondiali costituisca una attrattiva turistica di primo piano in quanto comporta una maggiore sensibilizzazione dei turisti nei confronti del sito e dei suoi valori eccezionali.

Inoltre, i piani di gestione, richiesti all’atto dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, rappresentano uno strumento utile per la definizione di misure adeguate alla conservazione del sito, per ottimizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili e per le procedure di monitoraggio.

Curiosità:

Un avvenimento particolare suscitò la presa di coscienza della comunità internazionale: la decisione di costruire la diga di Assuan in Egitto con la conseguente inondazione della vallata nella quale sorgevano i templi di Abu Simbel, tesori dell’antica civiltà egizia.  Nel 1959, su richiesta dei governi egiziano e sudanese, l’UNESCO lanciò una campagna internazionale. Il risultato delle ricerche e delle consultazioni internazionali fu la realizzazione di un progetto che fece storia: i templi di Abu Simbel e di File furono letteralmente segati in pezzi, smontati, trasportati fuori dall’area di inondazione, e rimontati dove sono ancora oggi visitabili e rappresentano ancora una fra le più importanti mete turistiche del pianeta. La campagna costò circa 80 milioni di dollari, la metà di questa somma fu donata da una cinquantina di paesi attuando un’importante azione di solidarietà e di responsabilità condivisa per la tutela di beni culturali eccezionali. Questo successo aprì la strada ad altre campagne di tutela, quali quella per salvare Venezia (Italia) Mohenjo-daro (Pakistan) e restaurare Borobudur (Indonesia). L’UNESCO ha quindi iniziato a lavorare con il neofondato International Council on Monuments and Sites (Consiglio internazionale su siti e monumenti, ICOMOS) alla prima bozza della Convenzione sulla conservazione del patrimonio culturale).