VII. Rapporti

 
 
Art. 29

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l’applicazione della Convenzione, come anche l’esperienza acquisita in questo campo.

2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale.

3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attivitŕ a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

TORNA AL SOMMARIO