VI. Programmi educativi

 
 
Art. 27

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d’educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.

2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

 
 
Art. 28

Gli Stati partecipi della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l’importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest’ultima.

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