V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale

 
Art. 19

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un’assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d’informazione e i documenti previsti nell’articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13, del capoverso c dell’articolo 22 e dell’articolo 23, l’assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11

 
Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d’esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.

2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d’urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.

3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

 
Art. 22

L’assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti:

a.
studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 della presente Convenzione;
b.
assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato;
c.
formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;
d.
fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare;
e.
mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine;
f.
concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili.
 
Art. 23

Il Comitato del patrimonio mondiale può parimente prestare un’assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale.

Art. 24

Un’assistenza internazionale assai importante può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve pure ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

 
Art. 25

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell’assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o progetto.

 
 
Art. 26

Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o progetto per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell’accordo.