IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

 
Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».

2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a.
i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione;
b.
i pagamenti, doni o legati che potranno fare:
(i)
altri Stati,
(ii)
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,
(iii)
organismi pubblici o privati o persone private;
c.
qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
d.
il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e
e.
qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.

4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l’attuazione di questo programma o l’esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.

 
Art. 16

1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario completivo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall’assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell’assemblea generale dev’essere presa alla maggioranza degli Stati partecipi presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l’1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

2. Tuttavia, ogni Stato di cui all’articolo 31 o all’articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell’assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione.

4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch’essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l’anno in corso e l’anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s’applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell’articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Art. 17

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l’istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

 

 

Art. 18

Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 15.