IV. Fondo per la
protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale
Art. 15
1. È istituito un
fondo per la
protezione del
patrimonio mondiale,
culturale e naturale
di valore universale
eccezionale,
denominato «Fondo del
patrimonio mondiale».
2. Il Fondo è
costituito di fondi di
deposito,
conformemente alle
disposizioni del
regolamento
finanziario
dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’educazione, la
scienza e la cultura.
3. Le risorse del
Fondo sono costituite
da:
a.
i contributi
obbligatori e i
contributi volontari
degli Stati
partecipi della
presente
Convenzione;
b.
i pagamenti, doni o
legati che potranno
fare:
(i)
altri Stati,
(ii)
l’Organizzazione
delle Nazioni
Unite per
l’educazione, la
scienza e la
cultura, le altre
organizzazioni del
sistema delle
Nazioni Unite,
segnatamente il
Programma di
sviluppo delle
Nazioni Unite e
altre
organizzazioni
intergovernative,
(iii)
organismi pubblici
o privati o
persone private;
c.
qualsiasi interesse
dovuto sulle risorse
del Fondo;
d.
il provento delle
collette e
manifestazioni
organizzate in
favore del Fondo; e
e.
qualsiasi altra
risorsa autorizzata
dal regolamento
elaborato dal
Comitato del
patrimonio mondiale.
4. I contribuenti al
Fondo e le altre forme
di assistenza prestate
al Comitato possono
essere destinati
unicamente agli scopi
da esso definiti. Il
Comitato può accettare
contributi vincolati
ad un dato programma o
progetto particolare
alla condizione che
l’attuazione di questo
programma o
l’esecuzione di questo
progetto sia stata
decisa dal Comitato. I
contributi al Fondo
non possono essere
corredati di alcuna
condizione politica.
Art. 16
1. Impregiudicato
qualsiasi
contributo
volontario
completivo, gli
Stati partecipi
della presente
Convenzione si
impegnano a pagare
periodicamente,
ogni due anni, al
Fondo del
patrimonio
mondiale
contributi il cui
ammontare,
calcolato secondo
una percentuale
uniforme
applicabile a
tutti gli Stati,
sarà deciso
dall’assemblea
generale degli
Stati partecipi
della Convenzione,
riuniti nel corso
di sessioni della
Conferenza
generale
dell’Organizzazione
delle Nazioni
Unite per
l’educazione, la
scienza e la
cultura. Questa
decisione
dell’assemblea
generale dev’essere
presa alla
maggioranza degli
Stati partecipi
presenti e votanti
che non hanno
fatto la
dichiarazione
prevista nel
paragrafo 2 del
presente articolo.
In nessun caso, il
contributo
obbligatorio degli
Stati partecipi
della Convenzione
potrà superare l’1
per cento del loro
contributo al
bilancio ordinario
dell’Organizzazione
delle Nazioni
Unite per
l’educazione, la
scienza e la
cultura.
2. Tuttavia, ogni
Stato di cui
all’articolo 31 o
all’articolo 32
della presente
Convenzione può,
al momento del
deposito degli
strumenti di
ratificazione,
accettazione o
adesione,
dichiarare che non
sarà vincolato
dalle disposizioni
del paragrafo 1
del presente
articolo.
3. Lo Stato
partecipe della
Convenzione che ha
fatto la
dichiarazione
prevista nel
paragrafo 2 del
presente articolo
può in ogni
momento ritirarla
mediante
notificazione al
Direttore generale
dell’Organizzazione
delle Nazioni
Unite per
l’educazione, la
scienza e la
cultura. Tuttavia,
il ritiro della
dichiarazione ha
effetto sul
contributo
obbligatorio di
questo Stato
soltanto a contare
dalla data
dell’assemblea
generale
successiva degli
Stati partecipi
della Convenzione.
4. Affinché il
Comitato sia in
grado di prevedere
efficacemente le
proprie
operazioni, i
contributi degli
Stati partecipi
della presente
Convenzione che
hanno fatto la
dichiarazione
prevista nel
paragrafo 2 del
presente articolo
devono essere
pagati
periodicamente,
almeno ogni due
anni, e non
dovrebbero essere
inferiori ai
contributi ch’essi
avrebbero dovuto
pagare se fossero
stati vincolati
dalle disposizioni
del paragrafo 1
del presente
articolo.
5. Ogni Stato
partecipe della
Convenzione in
mora nel pagamento
del proprio
contributo
obbligatorio o
volontario per
quanto concerne
l’anno in corso e
l’anno civile
immediatamente
precedente non è
eleggibile al
Comitato del
patrimonio
mondiale, fermo
restando che
questa
disposizione non
s’applica alla
prima elezione. Il
mandato di un tale
Stato già membro
del Comitato
cesserà al momento
di qualsiasi
elezione prevista
nell’articolo 8
paragrafo 1 della
presente
Convenzione.
Art. 17
Gli Stati
partecipi
della presente
Convenzione
prevedono o
promuovono
l’istituzione
di fondazioni
o associazioni
nazionali
pubbliche e
private intese
a incoraggiare
le liberalità
in favore
della
protezione del
patrimonio
culturale e
naturale
definito negli
articoli 1 e 2
della presente
Convenzione.
Art. 18
Gli Stati
partecipi
della
presente
Convenzione
cooperano
alle
campagne
internazionali
di colletta
organizzate
in favore
del Fondo
del
patrimonio
mondiale
sotto gli
auspici
dell’Organizzazione
delle
Nazioni
Unite per
l’educazione,
la scienza e
la cultura.
Essi
facilitano
le collette
fatte a tal
fine dagli
organismi
menzionati
nel
paragrafo 3
dell’articolo
15.