III. Comitato
intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e
naturale
Art. 8
1. Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura è istituito
un Comitato intergovernativo per la protezione del
patrimonio culturale e naturale di valore
universale eccezionale denominato «Comitato del
patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati
partecipi della presente Convenzione, eletti dagli
Stati partecipi della presente Convenzione riuniti
in assemblea generale nel corso di sessioni
ordinarie della Conferenza generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura. Il numero
degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21
a contare dalla sessione ordinaria della
Conferenza generale successiva all’entrata in
vigore della presente Convenzione per almeno 40
Stati.
2. L’elezione dei membri del Comitato deve
garantire una rappresentanza equa delle differenti
regioni e culture del mondo.
3. Assistono alle sedute del Comitato con voce
consultiva un rappresentante del Centro
internazionale di studi per la conservazione e il
restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un
rappresentante del Consiglio internazionale dei
monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante
dell’Unione internazionale per la conservazione
della natura e delle risorse naturali (UICN), cui
possono aggiungersi, a richiesta degli Stati
partecipi della presente Convenzione riuniti in
assemblea generale nel corso delle sessioni
ordinarie della Conferenza generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura,
rappresentanti d’altre organizzazioni
intergovernative o non governative con scopi
analoghi.
Art. 9
1. Gli Stati membri del Comitato del
patrimonio mondiale esercitano il loro mandato
a contare dalla fine della sessione ordinaria
della Conferenza generale nel corso della
quale sono stati eletti fino alla fine della
terza sessione ordinaria successiva.
2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri
designati al momento della prima elezione
termina alla fine della prima sessione
ordinaria della Conferenza generale successiva
a quella nel corso della quale è avvenuta
l’elezione e il mandato di un secondo terzo
dei membri designati simultaneamente, termina
alla fine della seconda sessione ordinaria
della Conferenza generale successiva a quella
nel corso della quale è avvenuta l’elezione. I
nomi di questi membri saranno estratti a sorte
dal presidente della Conferenza generale dopo
la prima elezione.
3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per
rappresentarli persone qualificate nel campo
del patrimonio culturale e del patrimonio
naturale.
Art. 10
1. Il Comitato del patrimonio mondiale
adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato può in ogni tempo invitare
alle sue riunioni organismi pubblici o
privati, come anche persone private, per
consultarli su questioni particolari.
3. Il Comitato può istituire gli organi
consultivi che ritenesse necessari per
adempiere il suo compito.
Art. 11
1. Ogni Stato partecipe della presente
Convenzione sottopone, nella misura
del possibile, al Comitato del
patrimonio mondiale un inventario dei
beni del patrimonio culturale e
naturale situati sul suo territorio e
suscettibili di essere iscritti
nell’elenco del paragrafo 2 del
presente articolo. Questo inventario,
che non è considerato esaustivo,
dev’essere corredato di una
documentazione sul luogo dei beni di
cui si tratta e sull’interesse da essi
offerto.
2. In base agli inventari sottoposti
dagli Stati in esecuzione del
paragrafo 1 qui sopra, il Comitato
allestisce, aggiorna e diffonde, sotto
il nome di «elenco del patrimonio
mondiale», un elenco dei beni del
patrimonio culturale e del patrimonio
naturale, quali definiti negli
articoli 1 e 2 della presente
Convenzione, che considera di valore
universale eccezionale in applicazione
dei criteri da esso stabiliti.
L’aggiornamento dell’elenco deve
essere diffuso almeno ogni due anni.
3. L’iscrizione di un bene nell’elenco
del patrimonio mondiale può avvenire
soltanto col consenso dello Stato
interessato. L’iscrizione di un bene
situato su un territorio oggetto di
rivendicazione di sovranità o di
giurisdizione da parte di più Stati
non pregiudica affatto i diritti delle
parti contendenti.
4. Il Comitato allestisce, aggiorna e
diffonde, ogni qualvolta le
circostanze lo esigano, sotto il nome
di «elenco del patrimonio mondiale in
pericolo», un elenco dei beni
menzionati nell’elenco del patrimonio
mondiale per la cui salvaguardia sono
necessari grandi lavori e per i quali
è stata chiesta l’assistenza giusta la
presente Convenzione. Questo elenco
contiene una valutazione del costo
delle operazioni. Su questo elenco
possono essere iscritti soltanto beni
del patrimonio culturale e naturale
minacciati di gravi e precisi
pericoli, come minaccia di sparizione
dovuta a degradazione accelerata,
progetti di grandi lavori pubblici o
privati, rapido sviluppo urbano e
turistico, distruzione dovuta a
cambiamenti d’utilizzazione o di
proprietà terriera, alterazioni
profonde dovute a causa ignota,
abbandono per ragioni qualsiasi,
conflitto armato o minaccia di un tale
conflitto, calamità e cataclismi,
grandi incendi, terremoti,
scoscendimenti, eruzioni vulcaniche,
modificazione del livello delle acque,
inondazioni, maremoti. In caso
d’urgenza, il Comitato può in
qualsiasi momento procedere ad una
nuova iscrizione nell’elenco del
patrimonio mondiale in pericolo e dare
diffusione immediata.
5. Il Comitato definisce i criteri in
base ai quali un bene del patrimonio
culturale e naturale può essere
iscritto nell’uno o nell’altro elenco
di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente
articolo.
6. Prima di respingere una domanda
d’iscrizione nell’uno o nell’altro
elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del
presente articolo, il Comitato
consulta lo Stato partecipe della
presente Convenzione sul cui
territorio è situato il bene del
patrimonio culturale o naturale di cui
si tratta.
7. Il Comitato, d’intesa con gli Stati
interessati, coordina e promuove gli
studi e le ricerche necessarie alla
costituzione degli elenchi di cui ai
paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
Art. 12
Il fatto che un bene del
patrimonio culturale e naturale
non sia stato iscritto nell’uno o
nell’altro elenco giusta i
paragrafi 2 e 4 dell’articolo Il
non significa in alcun modo
ch’esso non abbia un valore
universale eccezionale a fini
diversi da quelli risultanti
dall’iscrizione in questi elenchi.
Art. 13
1. Il Comitato del patrimonio
mondiale riceve ed esamina le
domande d’assistenza
internazionale formulate dagli
Stati partecipi della presente
Convenzione per quanto
concerne i beni del patrimonio
culturale e naturale situati
sul loro territorio, iscritti
o suscettivi d’essere iscritti
negli elenchi di cui ai
paragrafi 2 e 4 dell’articolo
11. Queste domande possono
vertere sulla protezione, la
conservazione, valorizzazione
o rianimazione di questi beni.
2. Le domande di assistenza
internazionale in applicazione
del paragrafo 1 del presente
articolo possono parimente
vertere sull’identificazione
di beni del patrimonio
culturale e naturale definito
negli articoli 1 e 2 quando
ricerche preliminari abbiano
permesso d’accertare che
quest’ultime meritano d’essere
proseguite.
3. Il Comitato decide circa il
seguito da dare a queste
domande, determina
all’occorrenza la natura e
l’entità del suo aiuto e
autorizza la conclusione in
suo nome degli accordi
necessari con il governo
interessato.
4. Il Comitato stabilisce un
ordine di priorità
d’intervento. Esso lo fa
tenendo conto dell’importanza
rispettiva dei beni da
tutelare per il patrimonio
mondiale, culturale e
naturale, della necessità di
garantire l’assistenza
internazionale ai beni più
rappresentativi della natura o
del genio e della storia dei
popoli del mondo e
dell’urgenza dei lavori da
intraprendere, dell’importanza
delle risorse degli Stati sul
cui territorio si trovano i
beni minacciati e in
particolare della misura in
cui essi potrebbero garantire
la tutela di questi beni con i
loro propri mezzi.
5. Il Comitato stabilisce,
aggiorna e diffonde un elenco
dei beni per cui un’assistenza
internazionale è stata
fornita.
6. Il Comitato decide circa
l’impiego delle risorse del
fondo istituito giusta
l’articolo 15 della presente
Convenzione. Essa cerca i
mezzi per aumentarne le
risorse e prende tutti i
provvedimenti utili a tal
fine.
7. Il Comitato coopera con le
organizzazioni internazionali
e nazionali, governative e non
governative, con scopi.
analoghi a quelli della
presente Convenzione. Per
l’attuazione dei suoi
programmi e l’esecuzione dei
suoi progetti, il Comitato può
fare appello a queste
organizzazioni, segnatamente
al Centro internazionale di
studi per la conservazione e
il restauro dei beni culturali
(Centro di Roma), al Consiglio
internazionale dei monumenti e
dei siti (ICOMOS) e all’Unione
internazionale per la
conservazione della natura e
delle risorse naturali (UICN),
come anche ad altri organismi
pubblici o privati e a persone
private.
8. Le decisioni del Comitato
sono prese alla maggioranza
dei due terzi dei membri
presenti e votanti. Il quorum
è costituito dalla maggioranza
dei membri del Comitato.
Art. 14
1. Il Comitato del
patrimonio mondiale è
assistito da una
segreteria nominata dal
Direttore generale
dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e
la cultura.
2. Il Direttore generale
dell’Organizzazione delle
Nazione Unite per
l’educazione, la scienza e
la cultura, impiegando il
più possibile i servizi
del Centro internazionale
di studi per la
conservazione e il
restauro dei beni
culturali (Centro di
Roma), del Consiglio
internazionale dei
monumenti dei siti (ICOMOS)
e dell’Unione
internazionale per la
protezione della natura e
delle risorse naturali (UICN),
nei campi delle loro
competenze e possibilità
rispettive, prepara la
documentazione e l’ordine
del giorno delle riunioni
del Comitato e garantisce
l’esecuzione delle costei
decisioni.