III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

 
Art. 8

1. Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.

2. L’elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.

3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti d’altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

 
Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.

2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.

 
Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.

3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.

 
Art. 11

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev’essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull’interesse da essi offerto.

2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.

3. L’iscrizione di un bene nell’elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L’iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.

4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.

5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell’uno o nell’altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6. Prima di respingere una domanda d’iscrizione nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.

7. Il Comitato, d’intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

 
Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 dell’articolo Il non significa in alcun modo ch’esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall’iscrizione in questi elenchi.

 
Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d’assistenza internazionale formulate dagli Stati partecipi della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o suscettivi d’essere iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o rianimazione di questi beni.

2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull’identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 quando ricerche preliminari abbiano permesso d’accertare che quest’ultime meritano d’essere proseguite.

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all’occorrenza la natura e l’entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d’intervento. Esso lo fa tenendo conto dell’importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l’assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell’urgenza dei lavori da intraprendere, dell’importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un’assistenza internazionale è stata fornita.

6. Il Comitato decide circa l’impiego delle risorse del fondo istituito giusta l’articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi. analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l’attuazione dei suoi programmi e l’esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

 
Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

2. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti dei siti (ICOMOS) e dell’Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l’esecuzione delle costei decisioni.

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