II.
Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale
e naturale
Art. 4
Ciascuno Stato
partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di
garantire l’identificazione, protezione, conservazione,
valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del
patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2,
situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si
sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle
sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo
dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà
beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico,
scientifico e tecnico.
Art.
5
Per garantire una
protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una
valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio
culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati
partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni
appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:
a.
di adottare
una politica generale intesa ad assegnare una funzione al
patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a
integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi
di pianificazione generale;
b.
di istituire
sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o
più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale
appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i
compiti che gli incombono;
c.
di sviluppare
gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e
perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno
Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio
patrimonio culturale o naturale;
d.
di prendere i
provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici,
amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione,
protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di
questo patrimonio; e
e.
di favorire
l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali
di formazione nel campo della protezione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e
promuovere la ricerca scientifica in questo campo.
Art. 6
1. Nel pieno
rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è
situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli
articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti
dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli
Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che
esso costituisce un patrimonio universale alla cui
protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere
di cooperare.
2.
Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente
Convenzione, conformemente alle disposizioni della
medesima, s’impegnano a prestare il proprio concorso
all’identificazione, protezione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui
ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 sempre che lo Stato
sul cui territorio è situato questo patrimonio lo
richieda.
3. Ciascuno
Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad
astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a
danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio
culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato
sul territorio di altri Stati partecipi della presente
Convenzione.
Art. 7
Ai fini della presente Convenzione, per protezione
internazionale del patrimonio mondiale, culturale e
naturale, s’intende l’attuazione di un sistema di
cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a
secondare gli Stati partecipi della presente
Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare
ed identificare questo patrimonio.