I. Definizioni del
patrimonio culturale e naturale
Art. 1
Ai fini della presente Convenzione sono
considerati «patrimonio culturale»:
i monumenti: opere architettoniche,
plastiche o pittoriche monumentali,
elementi o strutture di carattere
archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi
di elementi di valore universale
eccezionale dall’aspetto storico,
artistico o scientifico,
gli agglomerati: gruppi di costruzioni
isolate o riunite che, per la loro
architettura, unità o integrazione nel
paesaggio hanno valore universale
eccezionale dall’aspetto storico,
artistico o scientifico,
i siti: opere dell’uomo o opere coniugate
dell’uomo e della natura, come anche le
zone, compresi i siti archeologici, di
valore universale eccezionale dall’aspetto
storico ed estetico, etnologico o
antropologico
Art. 2
Ai fini della
presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:
–
i monumenti
naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi
di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto
estetico o scientifico,
–
le
formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente
delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali
minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto
scientifico o conservativo,
–
i siti
naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore
universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o
estetico naturale
Art. 3
• Spetta a
ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di
identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo
territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.