PARIGI 16.11.1972
Materia: RECUPERO E PROTEZIONE DI BENI CULTURALI - ECOLOGIA
CONVENZIONE RIGUARDANTE LA PROTEZIONE SUL PIANO MONDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
Data Firma Accordo: 16/11/1972

Vigenza Internazionale: >17.12.1975
Accordo Tipo: MULTILATERALE
Provvedimento Legislativo: L. N. 184 DEL 06.04.1977 - GU N. 129 DEL 13.05.1977
Data della Ratifica, Notifica,Adesione: ADERITO IL 23.06.1978.
COMUNICATO IN GU N. 261 DEL 18.09.1978
Depositari accordo: UNESCO

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,

Costatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili,

Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,

Considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova,

Ricordando che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine,

Considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono,

Considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità,

Considerato che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente,

Considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni,

Dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,

Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.
 

I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Art. 1, Art. 2 , Art. 3  
 

II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale

Art. 4, Art. 5 , Art. 6 , Art. 7
 

III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 11 , Art. 12 , Art. 13 , Art. 14
 

IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 15 , Art. 16 , Art. 17 , Art. 18

 

V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale

Art. 19 , Art. 20 , Art. 21 , Art. 22 , Art. 23 , Art. 24 , Art. 25 , Art. 26

 

VI. Programmi educativi

Art. 27 , Art. 28

 

VII. Rapporti

Art. 29

 

VIII. Clausole finali

Art. 30 , Art. 31 , Art. 32 , Art. 33 , Art. 34 , Art. 35 , Art. 36 , Art. 37 , Art. 38 .